In occasione della pubblicazione del Motu Proprio Magnum Principium, con cui il Papa Francesco stabilisce delle variazioni nei §§ 2 e 3 del can. 838 del C . I . C ., il Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti offre nella seguente Nota un commento alle fonti sottese a tali paragrafi, considerando la formulazione finora vigente e la nuova. L’odierno testo Fino ad ora così recitano i due seguenti paragrafi del can. 838: § 2. «Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones in linguas vernaculas recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur». § 3. «Ad Episcoporum conferentias spectat versiones in linguas vernaculas, convenienter intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas, parare easque edere, praevia recognitione Sanctae Sedis». Per il § 2, i riferimenti sono il n. 21 dell’ I n s t r. Inter Oecumenici (26 sett. 1964) e il can. 1257 del C . I . C .1 9 1 7. Per il § 3, sono Sacrosanctum Concilium n. 22 § 2 e n. 36 §§ 3-4; S. Congr. pro Sacramentis et Cultu Divino, Epist. Decem iam annos (5 giu. 1976); S. Congr. pro Doctrina Fidei, Ecclesiae pastorum (19 mar. 1975), art. 3.
Benché le fonti abbiano valore indicativo e non siano esaustive, si possono fare delle annotazioni al riguardo.
Anzitutto circa il § 2 del can. 838. Il n. 21 della Instr. Inter Oecumenici appartiene al cap. I , VI . De competenti auctoriitate in re liturgica (ad Const. art. 22) e suona così: «Apostolicae Sedis est tum libros liturgicos generales instaurare atque approbare, tum sacram Liturgiam in iis quae universam Ecclesiam respiciunt ordinare, tum Acta et deliberationes auctoritatis territorialis probare seu confirmare, tum eiusdem auctoritatis territorialis propositiones et petitiones accipere». Appare chiara una presupposta eguaglianza tra il verbo “recognoscere”usato nel§ 2 del can. 838 e l’espressione “probare seu confirmare” usata nell’ Inter Oecumenici.
Quest’ultima espressione fu voluta dalla Commissione liturgica del Concilio Vaticano II per sostituire la terminologia derivante dal verbo “recognoscere” (“actis recognitis”), con riferimento al can. 250 § 4 (cfr. can. 304 § 2) del C . I . C . del 1917, come venne spiegato ai Padri conciliari nella Relatio e da essi votato nel n. 36 § 3 di Sacrosanctum Concilium nella forma «actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis».
Si può ancora notare che il n. 21 di Inter Oecumenici riguarda tutti gli atti delle autorità territoriali, mentre qui il Codice lo applica specificatamente alle «interpretationes textum liturgicorum», materia che l’ Inter Oecumenici tratta esplicitamente nel n. 40. Circa il § 3 del can. 838, il riferimento a Sacrosanctum Concilium n. 22 § 2 è pertinente.
Per il rimando a Sacrosanctum Concilium n. 36 §§ 3-4 (il § 3 tratta «de usu et modo linguae vernaculae statuere, actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis» e il § 4 della «conversio textus latini in linguam vernaculam in Liturgia adhibenda, a competenti auctoritate ecclesiastica territoriali, de qua supra, approbari debet») è chiaro come, per la traduzione, non sia chiesta né una probatio seu confirmatio , né una recognitio in stretto senso giuridico, come richiesto dal can. 455 § 2.
La vicenda intorno ad un passo del Motu Proprio Sacram Liturgiam n. IX (25 gen. 1964), che per la reazione dei Padri Conciliari apparve emendato in Acta Apostolicae Sedis, sembra non essere stata considerata adeguatamente. Quando Sacram Liturgiam apparve su L’Osservatore Romano del 29 gennaio 1964, vi si leggeva: «... populares interpretationes, a competente auctoritate ecclesiastica territoriali propositas, 1 ab Apostolica Sede esse rite recognoscendas 2 atque probandas». Invece in Acta Apostolicae Sedis venne adottata la terminologia conciliare: «...populares interpretationes, a competente auctoritate ecclesiastica territoriali conficiendas et approbandas esse, ad normam art. 36, §§ 3 et 4; acta vero huius auctoritatis, ad normam eiusdem art. 36, § 3, ab Apostolica Sede esse rite probanda seu confirmanda».
3 Il Motu Proprio Sacram Liturgiam distingueva quindi l’approvazione delle traduzioni in quanto tali da parte delle autorità territoriali con decreto che le rendeva obbligatorie, e il fatto che tale atto doveva essere «probatus seu confirmatus» dalla Sede Apostolica. Si deve ancora notare che Sacram Liturgiam aggiunge: «Quod ut semper servetur praescribimus, quoties liturgicus quidam textus latinus a legitima, quam diximus, auctoritate in linguam vernaculam convertetur». 4 La prescrizione riguarda ambedue i distinti momenti, ossia il conficere et approbare una traduzione e l’atto di renderla obbligatoria con la pubblicazione del libro che la contiene. Il rimando all’Epist. Decem iam annos della S. Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino è pertinente, ma si deve notare che non usa mai il termine “recognoscere”ma solo “probare, confirmare, confirmatio”.
Quanto ad Ecclesiae pastorum della S. Congregatio pro Doctrina Fidei, art. 3 (composto di tre numeri), solo il n. 1 riguarda il nostro oggetto e suona:
«1. Libri liturgici itemque eorum versiones in linguam vernaculam eorumve partes ne edantur nisi de mandato Episcoporum Conferentiae atque sub eiusdem vigilantia, praevia confirmatione Apostolicae Sedis». Il n. 2 concerne le riedizioni, e il n. 3 i libri di preghiera. Ma si deve notare che alle Conferenze Episcopali si attribuisce la vigilanza e il mandato, mentre alla Sede Apostolica la “praevia confirmatio” circa il libro che viene edito, e non precisamente una “recognitio” della versione, come invece recita il can. 838. Il nuovo testo Con la modifica decisa dal Motu Proprio Magnum principium , i §§ 2 e 3 del can. 838 recitano: § 2. «Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere, aptationes, ad normam iuris a Conferentia Episcoporum approbatas, recognoscere , necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur». § 3. «Ad Episcoporum Conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas fideliter et convenienter intra limites definitos accommodatas parare et approbare atque libros liturgicos, pro regionibus ad quas pertinent, post confirmationem Apostolicae Sedis e d e re » . Il § 2 riguarda ora le “aptationes” (non si nominano più le “versiones”, materia del § 3), ossia testi e elementi che non compaiono nell’ editio typica latina , come pure le “p ro f u n d i o res aptationes” contemplate da Sacrosanctum Concilium n. 40 e regolate dall’Istruzione Varietates legitimae sulla liturgia romana e l’inculturazione (25 gennaio 1994); approvate dalla Conferenza Episcopale, le “aptationes” devono avere la “re cognitio” della Sede Apostolica. Il riferimento è S a c ro s a n ctum Concilium n. 36 § 3. Il ritoccato § 2 conserva, tra le sue fonti, il can. 1257 del CIC 1917, ed aggiunge il rinvio all’I s t ru zione Varietates legitimae che tratta dell’applicazione dei nn. 39 e 40 della Sacrosantcum Concilium , per la quale si chiede una vera e propria “re cognitio”. Il § 3 riguarda le “versiones” dei testi liturgici che, viene meglio specificato, devono essere fatte “fideliter” e approvate dalle Conferenze Episcopali. Il riferimento è Sacrosantcum Concilium n. 36 § 4 ed inoltre l’analogia con il can. 825 § 1 circa la versione della Sacra Scrittura. Tali versioni sono edite nei libri liturgici, dopo aver ricevuto la “confirmatio” della Sede Apostolica, come disposto dal Motu Proprio Sacram Liturgiam , n. IX . La precedente formulazione nel § 3 del can. 838: «intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas», debitrice diSacrosanctum Concilium n. 39 («Intra limites in edititionibus typicis librorum liturgicorum statutos... aptationes definire»), concernente le “aptationes” e non le “versiones” di cui ora tratta questo paragrafo, viene resa con l’espressione «intra limites definitos accommodatas», attingendo alla terminologia del n. 392 dell’ Institutio Generalis Missalis Romani ; ciò permette di fare opportuna distinzione rispetto alle “aptationes” nominate nel § 2. Il ritoccato § 3 continua, pertanto, a fondarsi su S a c ro sanctum Concilium n. 22 § 2; n. 36 §§ 3 4; S. Congr. pro Sacramentis et Cultu Divino, Epist. Decem iam annos (5 iun. 1976); S. Congr. pro Doctrina Fidei, Ecclesiae pastorum (19 mart. 1975), art. 3, con l’aggiunta del riferimento ai nn. 391 e 392 dell’ Institutio Generalis Missalis Romani (ed. typica tertia), evitando tuttavia il termine “recognoscere, recognitis”, in modo che l’atto della Sede Apostolica relativo alle versioni, preparate dalle Conferenze Episcopali con particolare fedeltà al senso del testo latino (vedi l’aggiunta del “fideliter”), non possa essere equiparato alla disciplina del can. 455, ma rientri nella azione di una “confirmatio” (come espressa sia in Decem iam annos sia in Ecclesiae pastorum , art. 3). La “confirmatio” è un atto autoritativo con il quale la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ratifica l’approvazione dei Vescovi, lasciando la responsabilità della traduzione, supposta fedele, al munus dottrinale e pastorale della Conferenza dei Vescovi. In breve, realizzata ordinariamente per via fiduciale, la “confirmatio” suppone una positiva valutazione della fedeltà e della congruenza dei testi prodotti rispetto al testo tipico latino, tenuto conto soprattutto dei testi di maggiore importanza (ad es. le formule sacramentali, che richiedono l’approvazione del Santo Padre, il Rito della Messa, le preghiere eucaristiche e di ordinazione, che comportano una accurata revisione). Come ricordato nello stesso Motu Proprio Magnum principium, le modifiche del can. 838, §§ 2 e 3, hanno conseguenze sull’art. 64 § 3 della Costituzione Apostolica Pastor bonus, come sull’ Institutio Generalis Missalis Romani ed i P ra e notanda dei libri liturgici, nei luoghi che toccano la materia delle traduzioni e degli adattamenti. Sabato 9 settembre 2017 1 Sacrosanctum Concilium nel § 4 dell’art. 36 usa il verbo “approbare”. 2 Sacrosanctum Concilium nel § 3 dell’art. 36 dice: “actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis”. 3 Cfr. Acta Apostolicae Sedis 56 (1964), 143. 4 Cfr. ibidem.
© Osservatore Romano - 10 settembre 2017