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"Abbiamo fatto una bella maratona":  è il commento messo come sigillo dal presidente del Senato, Renato Schifani, al termine delle votazioni dell'Aula che ha approvato i 9 articoli del ddl sul fine vita. La seduta è terminata alle 13:30. Da martedì 24 marzo il Senato ha tenuto cinque sedute che hanno impegnato i senatori per un totale di circa 18 ore. Ci sono state votazioni su centinaia di emendamenti (molti sono stati preclusi dalla presidenza), ma erano circa 3000 quelli arrivati in Aula prima di essere ridotti a circa 900. L'Assemblea torna a riunirsi nel pomeriggio alle 17 per le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento. Intorno alle 18 è previsto il voto finale. Una volta approvato al Senato, il ddl Calabrò passerà alla Camera.
Poche le novità accolte questa mattina dall'Aula. Le principali riguardano la cancellazione della norma contenuta nell'articolo 4 (forma e durata della dat) che rende la Dichiarazione anticipata di trattamento (Dat) non più vincolante per il medico. Ridotta anche la durata della validità delle dichiarazioni, passata da 5 a 3 anni. L'articolo 5 riformulato dal relatore ha invece introdotto l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo. "Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta le linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente".

Approvato dall'aula anche l'articolo 6 che regola la nomina di un fiduciario che potrà interagire con il medico agendo nell'interesse del paziente. L'articolo è stato approvato con 151 voti a favore, 116 contrari e due astenuti. L'articolo 6 del ddl sul fine vita riguarda la figura del fiduciario. Nella versione approvata, la figura del fiduciario viene inserita all'interno di limiti precisi: dal testo di legge scompaiono infatti i riferimenti al ruolo del fiduciario nel promuovere e far rispettare le Dichiarazioni anticipate di trattamento da parte del soggetto. Con un emendamento, infatti, si elimina dal comma 2 il concetto che il fiduciario, agendo nell'esclusivo interesse del paziente, si impegna ad agire secondo le intenzioni
esplicitate dal soggetto nelle Dat, "per farle conoscere e farne realizzare le volontà". Quest'ultima frase viene eliminata.

Un altro emendamento sopprime invece il comma 3 dell'articolo 6 che recita: "Il fiduciario non può in alcun modo modificare la dichiarazione anticipata di trattamento e, in stretta collaborazione con il medico curante, si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento".

Confermato anche l'articolo 7 sul ruolo del medico, con una piccola modifica relativa alla presa in considerazione da parte del medico delle volontà espresse dal soggetto. Sparisce l'avverbio "attentamente". Via libera anche all'articolo 8 che prescrive l'autorizzazione giudiziaria in caso di assenza del fiduciario ad esprimere il consenso al trattamento sanitario. La decisione è autorizzata dal
giudice tutelare su conforme parere del collegio medico. Infine passa anche l'articolo 9 che stabilisce le
disposizioni finali.Tale articolo istituisce il Registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio, si stabilisce nell'articolo 9, è il ministero del lavoro, salute e politiche sociali.
© Avvenire