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ordinazione sacerdotaleTratto dalla ricerca  N. 20 del volume "Chiesa e Papato nella storia e nel diritto. 25 anni di studi critici" pubblicato dalla LEV nel 2002

di S. Ecc. za Mons. Agostino Marchetto


Rifiorisce oggi la ricerca storica e l’interesse per la grande disciplina ecclesiale. Lo testimonia anche la presente opera del P. Cochini (*), frutto di molti e pazienti anni di studio tenace. Infatti essa affonda le radici nella sua tesi di dottorato in teologia,  presentata,  nel  1969,  all'Istituto  Cattolico di  Parigi. L'opera dimostra  altresì  che  pure  in  materie  in  cui  sembrava  detta  una  parola definitiva (nel nostro caso, dopo  la  controversia  della  fine  dello  scorso  secolo fra G. Bickell e F.-X. Funk) non manchino sorprese a quanti affrontano problemi  antichi con metodi scientifici moderni. Così, grazie a  una  dettagliata e lunga  investigazione sui primi sette secoli della vita ecclesiale, in Oriente ed in Occidente, l'A. conclude, con fondamento, che la legge del celibato-continenza è una « tradizione non  scritta di origine apostolica ».

Nella presentazione dell'opera del P. Cochini, il  noto  Prof.  Stickler  si associa alla lode  del  P. Daniélou e di P. de Lubac  per  raccomandare la presente ricerca. A che si deve  tale positivo giudizio, che possiamo far nostro? Valori particolari del libro sono l'uso  eccezionalmente efficace della  critica  interna, la conoscenza   storiografica profonda e la  moderazione del  procedere - associata all'equilibrio e alla chiarezza - che esclude la  minima  polemica, ma anche il silenzio complice di  fronte  all'« ideologico » più che allo scientifico. Da rilevare,  poi,  il  metodo  applicato  alla  storia  della  Chiesa  dei  primi  secoli, il cui sviluppo organico è  visto  alla  luce  del  pensiero  del  grande Newman: «tutta la luce che dimana dai  secoli  IV  e  V  per  interpretare  gli  abbozzi  ancora  pallidi,  seppur  precisi,  dei  secoli  precedenti ».  La  ricerca  in  parola risulta così un contributo decisivo alla storia delle origini del celibato ecclesiastico e prende  avvio dall'affermazione  del  Conc.  Africano  (Cartagine) del 390: ut quod apostoli docuerunt et ipsa servavit antiquitas nos quoque custodiamus, riferita alla continenza  dei  chierici  «maggiori» sposati.

E veniamo al contenuto del volume. Dopo la bibliografia specifica e l'elenco delle sigle ed abbreviazioni, esso si apre con gli « Approcci storici e metodologici » (pp. 21-158: Parte I).  L'A. vi presenta  la  legislazione  del  IV secolo in materia,  la  quale  presuppone,  peraltro,  una tradizione anteriore. L'esame attento dell'anzidetto Conc. Africano e delle decretali Directa (a. 385) e Cum in unum  (a.  386), di  papa Siricio,  nonché  Dominus inter (ancora di Siricio o di Innocenzo I), fornisce la piattaforma sicura di partenza cronologica per il  nostro studio. Il C. preferisce, cioè, non considerare  inizialmente il III can. di Nicea (a.  325),  dato che tale punto di appoggio non sarebbe altrettanto chiaro e sicuro a causa del famoso « episodio » relativo al Vescovo Pafnuzio (favorevole al clero libero, in fatto di  continenza,  secondo lo storico bizantino Socrate).

Nello status quaestionis del cap. II (pp. 39-68) l'A. « allestisce  una  galleria » in cui  figurano coloro che, prima di lui, si sono interessati dappresso all'origine del celibato ecclesiastico (di ciascuno egli fa una breve ed opportuna presentazione, una recensione dell'opera, con oculata e spassionata critica, rivelando la tendenza d'interpretazione ed  aspetti  positivi  o  negativi). In essa troviamo Bernoldo di Costanza, la Commissione  Teologica  del  Concilio di Trento, G. Callisen, che contesta il Baronio ed il Bellarmino - i quali  difesero l'origine apostolica del celibato sacerdotale -, L. Thomassin, N. Alexandre, J. Stiltinck, F. A.  Zaccaria,  Theiner  (i  fratelli),  H.-C.  Lea,  A.  de  Rokovany,  G.  Bickell,  F.-X.  Funk,  E.-F.  Vacandard,  H.  Leclercq,  R.  Gryson, G.  Denzler,  H. Deene, e A. M. Stickler.

Seguono le precisazioni metodologiche (cap. III, pp. 69-88), capaci di fornire piste anche   per altre ricerche. L'A. si sforza, quindi, di farci entrare « concettualmente » nell'atmosfera dei primi sette secoli della vita della Chiesa indivisa, i cui vescovi, sacerdoti e diaconi erano, in gran parte, uomini  sposati. Costoro, sicuramente, a cominciare dal IV sec., sono eletti al loro grado qualora scelgano di essere perfettamente continenti dopo  l'ordinazione. Tale  « legge» - ecco  la  questione  fondamentale  del libro - può  pretendere ad un'alta antichità (è, cioè, di origine apostolica)? E quali le condizioni  per poterla così definire? Il principio decisivo accolto, che germoglia dall'humus della dottrina di  S.  Agostino, è quello dell' universalità spazio-temporale, a cui si aggiungono quelli dell'esplicitazione progressiva (con il corollario di spiegare le  cose  oscure  per  mezzo  dei  punti  chiari)  e  della  interpretazione « comprensiva  » (la necessità di  tener conto di tutti i  dati).

Nel cap. IV, quasi come preambolo, il C. affronta  la  questione del matrimonio degli  Apostoli  (pp.  89-108), giungendo a due conclusioni, vale a dire la impossibilità di  conoscere con certezza - oltre il caso di Pietro, grazie al testo evangelico - la loro situazione di celibi o maritati (vi è, peraltro, una tradizione orale quasi unanime che riconosce la verginità di Giovanni; la maggioranza dei Padri, infine, ritiene che  Paolo  non  si  sposò  o,  tutt'al più, sarebbe stato vedovo) e il  giudizio generale dei Santi Padri che ritengono aver cessato gli Apostoli, se  coniugati,  la  vita  maritale  e  praticato  la  continenza perfetta.

Il successivo capitolo (pp. l09-158) presenta un a numerosa lista di chierici sposati e padri di famiglia che si riferisce ai primi sette  secoli.  L'inventario, non esaustivo ma sistematico, è frutto, specialmente, della consultazione degli storici ecclesiastici di lingua greca e latina.

Con la II Parte (pp. 159-464) si entra nel vivo della nostra questione con l'analisi di un «dossier patristico di base sul celibato-continenza dei chierici» (lo hanno formato,  via  via,  nel  corso  di secoli,  Callisen, Thomassin, Zaccaria, Theiner (i fratelli), A. de Roskovany e Bickell). Terminus ad quem è il Conc. Trullano del 691 che  fissa,  in  modo  chiaro  e  definitivo, la legislazione  orientale (bizantina). L'A.  divide  la  ricerca  in  due  sezioni;  la  prima inizia con Ignazio di Antiochia e giunge al Conc. Cartaginese  del  390.  Per  ogni  documento il C. fa un'ottima  e  concisa  presentazione.  Con  alcuni  brevi cenni sulla vita degli A.A. va anche un richiamo alle loro opere, a cui segue il testo d'interesse per il nostro argomento e la relativa esegesi, sostenuta dalla filologia, con metodo comparativo,  che  tiene presente anche il contesto storico. Non menzioneremo qui, com'è ovvio, tutti i documenti e gli scritti patristici analizzati, ma citeremo solo, per la loro importanza, i  Concili  di  Elvira,  di Arles e di Nicea. A proposito  di  quest' ultimo,  risulta  decisivo,  per   la  ricerca  in  oggetto, un recente studio di F.  Winkelmann, dell' Università Martin Luther di Halle, Wittenberg, circa il Vescovo Pafnuzio, definito il « prodotto di un intreccio immaginario agiografico progressivo ». Costui, invece, secondo Socrate, avrebbe difeso, a Nicea, gli ordinati, già sposati, dal « giogo » della continenza.

Nella conclusione alla prima sezione del suo dossier, l' A. nota una grande continuità di  visione, sia per quanto riguarda il raggruppamento indissociabile dei tre gradi dell'Ordine che in fatto di sanzioni contro gli incontinenti ed ancora nelle motivazioni teologico-scritturistiche poste a  fondamento  di tale disciplina.

Per l'Oriente il C. osserva, inoltre, che il contenuto del Conc. di Ancira (Ankara), a proposito della continenza sacerdotale, si avvicina soprattutto a quello del relativo canone di Elvira, ma anche alla disciplina propugnata ad Arles. Sempre in Oriente, poi, le testimonianze patristiche (Origene, in Egitto, Eusebio, a Cesarea, il redattore anonimo dei Canones Ecclesiastici SS. Apostolorum, Efrem il Siro - a  suo modo -,  Epifanio  di  Constantia  e  Girolamo, da Betlemme) lasciano trasparire non solo usi, ma vere leggi obbliganti i diaconi, i preti e i vescovi, nelle rispettive Chiese, a seguire una  disciplina  simile a quella vigente in Occidente. Un tale fascio di convergenze  inclina, dunque, fortemente a pensare che vi fosse allora unanimità assai larga nel concepire la continenza dei ministri dell'altare come un dovere, la cui infrazione era illecita. Per di più la selezione sacerdotale  rispettava  ovunque il principio paolino dell'unius uxoris vir (legato alla volontà di eliminare candidati poco atti alla castità - propter continentiam futuram: Papa Siricio - ). È ancora S.  Paolo, poi, a  fornire la base dell'osservanza della castità quotidiana sacerdotale per dilatazione, agli ordinati, del suo consiglio agli sposi (I Cor. 7,5). Essi devono vivere, infatti, in un'astinenza ininterrotta perché dediti continuamente alla preghiera (Origene, Efrem, Girolamo,  Ambrogio e Siricio). Il celibato-continenza è, quindi, « una tradizione non scritta di  origine apostolica » (p. 277) anche perché i legislatori del IV sec. (un tempo di crisi violenta) vogliono arginare un fiume che la minaccia e non certamente  introdurre, come alcuni hanno pensato, una regola nuova, sotto la pressione di correnti favorevoli  alla verginità.

La  sezione  B (pp.  283-436)  del  dossier si  riferisce  al  periodo  che  va dal 390 alla fine del VII sec. In tre tappe, il C. presenta  svariatissime  testimonianze (Romani Pontefici, Concili,  Padri  della Chiesa, anonimi e apocrifi, leggi imperiali, storici) circa il celibato-continenza dei diaconi, presbiteri e vescovi. Egli dilata anche la sua  ricerca con  brevi cenni (pp. 447-452)  alla legislazione sul matrimonio e sulla continenza dei chierici minori. Al termine della lunga analisi, l'A. giunge alla conclusione che  la  disciplina, nei tre secoli surriferiti, si  consolida,  nel  bacino  del  Mediterraneo, ad opera di  Innocenzo I, Leone Magno e Gregorio il Grande, come pure di Aurelio di Cartagine, Cesario di  Arles ed Isidoro di  Siviglia. Anche in questo periodo, poi, come in precedenza, la continenza del clero è legata alle origini stesse della  Chiesa, alle prescrizioni del Levitico e  alle direttive  paoline di cui  sopra.

Per i Patriarcati Orientali, invece, risulta più difficile trovare una linea di fondo. Infatti,  sebbene il Codice Giustinianeo si armonizzi, nell'essenziale, alle tendenze romane  e Girolamo si faccia garante della conformità della Chiesa Orientale con il  resto dell' Impero -corroborato,  localmente, dagli atteggiamenti  e  dai  discorsi  di  Giovanni  Crisostomo  e  di  Sinesio di Cirene - e nonostante l'Egitto di Cirillo accolga e diffonda  la  Doctrina  Aeddei  e  l'ambiente siriano, alla fine del V sec., «riceva» lo ps. rituale apostolico  Testamentum  Domini  Nostri  Jesu Christi- due  opere che veicolano  idee, si potrebbe  pensare,  di  origine  latina  -, altri documenti  introducono in questa unità una nota  differente.  L'esistenza di due «tendenze » nel  mondo cristiano si trova, infatti, nella legge teodosiana  del  420 e  nel  V (VI) canone della  raccolta apocrifa Canones Apostolorum. L'imprecisione di certe  testimonianze farà,  poi,  che  il Conc. Trullano (a.  691) « trasformi » la  consegna  di  carità  data al clero di ‘non rinviare le proprie mogli’ in un riconoscimento ufficiale del vivere matrimonialmente. Per l'A., tuttavia,  i  Padri del Conc. Trullano furono i soli ed i primi a leggere con ufficialità nel VI canone «apostolico», di duecento anni anteriore, l'autorizzazione dell'unione coniugale, e ciò in un contesto nel quale  i mutamenti  politici, le  disparità ed  i dissensi  nel seno  della cristianità favoriscono ampiamente le divergenze in numerosi campi.

L'obiettività storica non sembra, dunque, permettere di formulare, con sufficiente certezza, l'ipotesi di una Chiesa d'Oriente in cui, prima del VII sec., la legislazione sulla continenza dei chierici sarebbe stata essenzialmente diversa da quella delle province di lingua latina. Anzi, l'analisi dei documenti offre la  visione piuttosto contraria.

L'A. ritorna, poi, al principio paolino (unius uxoris vir), posto come regola per la chiamata al sacramento dell' Ordine. Egli  analizza  vari  testi  al  riguardo. Così Innocenzo I, fedele all'esegesi di Siricio (yropter continentiam  futuram),  domanda  la  continenza perfetta ai  monogami  ammessi all'Ordinazione. In tal senso legiferano pure i Vescovi, come risulta  dai  Conc.  di  Agda  e di  Marsiglia  e,  in  Africa,  dalla   Collezione   di   Cresconio. Ciò è   in armonia con il pensiero del  Crisostomo,  per  il   quale  il  Vescovo  sposato deve vivere con sua moglie « come se non  l'avesse ». Questa posizione sembra aver incontrato il favore di certi ambienti orientali, a giudicare dal  Testamentum Domini Nostri Jesu Christi, che curiosamente identifica il Vescovo  con  un  vedovo  (qui Juit  unius  uxoris  vir),  e  pure  dall'esegesi di  S. Girolamo (contro Gioviniano) «eligatur episcopus, qui unam ducat uxorem  ...  sed  qui unam  habuerit uxorem).

Nel Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, la regola preconizzata nella lettera a Timoteo prende una colorazione rigorista, più per ragioni di Stato (evitare l'alienazione dei beni ecclesiastici) che di ermeneutica. Comunque la porta stretta che conduce all'Episcopato, così inaugurata, resterà in permanenza in Oriente (i monasteri saranno i « seminari » dei Vescovi). Per il clero secolare, il Conc. Trullano si orienta, invece, verso una nuova esegesi  dell' unius uxoris vir ed una nuova pratica della continenza sessuale (temporanea, per essi, limitata ai giorni di servizio liturgico, sul modello delle leggi veterotestamentarie), nonostante che i Padri conciliari dicano di rifarsi  al VI dei  Canones Apostolorum, apocrifo, di interpretazione ambivalente, e  al  II canone  del  sinodo Africano  del 390.

Da ciò risulta peraltro evidente che è universale e chiaro il legame  fra il servizio dell'altare  e la continenza (perpetua  o temporanea) richiesta  ai Ministri. Se non sempre se ne  esplicitano i motivi, spesso ci si  rifà  all'autorità  di leggi divine (Levitico e invito di Paolo all'astinenza sessuale per la preghiera: Innocenzo  I,  I  Conc. di Tours,  Isidoro  di  Siviglia,  Codice di Giustiniano, Conc. Trullano). L'accento è pure messo sulla  funzione  sacerdotale di mediazione (come Mosè)  e  sul  carattere  « sacro» e  profetico  del  servizio all'altare. La  continenza è  considerata,  cioè, come condizione invariabile di  accesso a Dio e pegno di  successo nell'intercessione.

La disciplina così delineata  è  stata peraltro tenuta in scacco dalle vicissitudini della storia e dall'opposizione di una parte del clero. Essa  ha inoltre subìto vari adattamenti. Il più significativo è l'autorizzazione, a partire da Leone I, data in Occidente ai chierici  maggiori, di continuare la coabitazione con le loro spose. Questo punto, lasciato anteriormente in ombra, sembra  essersi esplicitato per  influsso del VI can.  pseudo-apostolico, che si  diffonde  nel V sec. L'amore coniugale non è sacrificato, ma elevato a livello di intimità spirituale, che concilia i diritti dell'affetto e della castità (ut de carnale fiat spirituale coniugium: S. Leone). Non mancano comunque gli avvertimenti per i rischi insiti nella coabitazione.

Ma in Oriente pare si sia ammesso meno facilmente la possibilità, per il Vescovo, di coabitare con la propria sposa (v. S. Giovanni Crisostomo, Codice di Giustiniano e Conc. Trullano).

Nella  conclusione generale  (p p .  465-4  75),  il  C.  condensa  ancora  una  volta i risultati della sua inchiesta, anche come risposta critica all'opinione espressa dall'Audete da   Schillebeeckx,  in due volumi pubblicati  nel 1967 (« Mariage et célibat  dans  le  service  de   l'Eglise. Histoire et orientation », Paris 1967, e « Autour du célibat du prêtre, étude critique » - trad. francese  -, Paris 1967, rispettivamente). Per entrambi il sacerdozio, agli inizi, fu pensato come fondamentalmente indipendente dalle strutture veterotestamentarie, mentre in seguito, a partire dal III secolo, sarebbe rientrato il modello levitico (culturale). L'A. afferma, invece, a questo riguardo, che non esiste soluzione di continuità tra l'Antico Testamento e il Cristianesimo delle origini (basti qui ricordare la convenienza fra il digiuno sessuale - e non altre pratiche di  purificazione - e  il clima del dialogo con Dio,  posto dall' Apostolo  in  termini  in  cui è presente la prospettiva veterotestamentaria), così come non vi è fra quest'ultimo e quello dell'età patristica. La storia del  celibato-continenza  non  è frutto, dunque, di lenta evoluzione causata dall'influsso crescente di un movimento favorevole alla verginità, ma piuttosto una lunga e secolare resistenza della tradizione («non scritta, di origine apostolica ») alle correnti contrarie che si manifestano in vari luoghi ed epoche. L'affermazione dei Padri di Cartagine « ut quod apostoli docuerunt, et ipsa servavit antiquitas, nos quoque custodiamus », a proposito del celibato-continenza, è quindi fondata.

 

 (* Christian Cochini, S.J., Origines apostoliques du célibat sacerdotal, Ed. Lethielleux, Paris 1981, pp. 479.)