Si conclude oggi, 30 agosto, a Milano il XIIISimposio intercristiano dedicato al tema «La vita dei cristiani e il potere civile». Papa Francesco ha inviato un messaggio al cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei cristiani, nel quale si rallegra dell’iniziativa del Simposio. Pubblichiamo il testo integrale del messaggio del Santo Padre a pagina 8. Nell’ultima giornata dei lavori si è tenuto anche un intervento su «Concordato e libertà religiosa: l’esperienza italiana», di cui pubblichiamo alcuni stralci.di GIORGIO FELICIANI
Nel 1929 i Patti lateranensi, sottoscritti dalla Santa Sede e dal Regno d’Italia, pongono termine a quel profondo dissidio che aveva avuto inizio con la debellatio dello Stato pontificio culminata nel 1870 con la presa di Roma da parte delle truppe italiane. I Patti comprendono due distinti documenti che, pur avendo la medesima natura giuridica di trattati internazionali, si differenziano notevolmente quanto al contenuto. Il primo, denominato Trattato, pone su basi assolutamente nuove i rapporti tra la Santa Sede e l’Italia, dando vita allo Stato Città del Vaticano. Il secondo, sotto il nome di Concordato, disciplina la condizione giuridica della Chiesa in Italia. Dopo la fine del regime fascista il vigore dei Patti lateranensi viene confermato dalla Costituzione repubblicana, che subordina eventuali modifiche degli stessi all’a c c o rd o delle parti o a un procedimento di revisione costituzionale. Tale era la situazione al momento della convocazione del concilio Vaticano II. Negli anni immediatamente successivi al Vaticano II si è da più parti sostenuto che gli insegnamenti conciliari costituissero un ripudio o, per lo meno, un radicale cambiamento della dottrina tradizionale della Chiesa in tema di rapporti con gli Stati. In particolare si è ritenuto che l’esplicito riconoscimento della «legittima autonomia» delle istituzioni politiche e la contestuale valorizzazione della responsabilità dei laici nell’ordine temporale comportassero, come logica conseguenza, non solo un assoluto privilegio per i «rapporti di base», ma anche il deciso ripudio di qualunque forma di «rapporto di vertice». E si è quindi giunti a riconoscere nel concilio la tomba dei concordati. Attualmente è fin troppo facile obiettare non solo che questa previsione si è rivelata alla prova dei fatti del tutto infondata, ma che l’istituzione concordataria dopo il Vaticano II ha conosciuto e sta conoscendo un’epoca di ampia diffusione e singolare sviluppo. Non mancherà sicuramente chi consideri tutto questo non già una smentita delle proprie tesi, ma un vero e proprio tradimento degli insegnamenti conciliari. Ma, in realtà, sia le costituzioni Lumen gentiume Gaudium et spessia la dichiarazione Dignitatis humanae, pur non mancando di significativi apporti di indiscutibile novità e originalità, ribadiscono con assoluta chiarezza i principi essenziali del precedente magistero in materia. Basti qui ricordare come la costituzione Gaudium et spes affermi l’indip endenza della Chiesa nei confronti degli Stati in termini non dissimili da quelli adottati da Leone XIIInell’enciclica Immortale Dei, quale prerogativa irrinunciabile che le autorità ecclesiastiche hanno sempre vigorosamente rivendicato nell’ambito della società. Per quanto poi specificamente concerne i concordati, quanti li avversavano hanno creduto di trovare chiara conferma ai loro orientamenti nel noto passo della costituzione Gaudium et spesin cui si afferma che la Chiesa «non pone la sua speranza nei privilegi offerti dall’autorità civile», anzi «rinuncerà all’e s e rc i -zio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constati che il loro uso possa far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigano altre disposizioni». Ma, a ben guardare, il testo in questione, mentre riafferma la dottrina assolutamente pacifica e del tutto tradizionale che la Chiesa può riporre la propria speranza solo nella «potenza del Signore risorto», non nega minimamente che essa possa legittimamente acquisire privilegi dall’autorità civile e liberamente servirsene. Avverte soltanto che la Chiesa rinuncerà autonomamente al loro esercizio qualora risultassero di obiettivo ostacolo alla propria missione o non rispondessero più alle sue esigenze a causa delle mutate circostanze storiche. D’altro canto, secondo la stessa costituzione conciliare, sia la Chiesa sia la comunità politica sono, sia pure «a titolo diverso», «a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane» e «svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti, in maniera tanto più efficace quanto meglio coltivano una sana collaborazione tra di loro». Una collaborazione, dunque, da realizzare non solo tra i singoli fedeli e gli altri cittadini, ma anche tra lo Stato e la Chiesa in quanto tali, «secondo modalità adeguate alle circostanze di luogo e di tempo», che potrebbero anche richiedere specifiche intese tra le rispettive autorità ai fini della statuizione di una normativa, non necessariamente privilegiaria, di carattere speciale nell’ordinamento civile, e particolare in quello canonico. Da un punto di vista più generale va poi osservato che, nel loro complesso, gli insegnamenti conciliari circa le relazioni della Chiesa con le comunità politiche legittimano una valutazione dello strumento concordatario ben più positiva di quella emergente dalle precedenti dottrine di ius publicum ecclesiasticum externum. A tale riguardo basti ricordare come, secondo un autorevole trattato riedito dalla Tipografia poliglotta vaticana ancora nell’imminenza del Vaticano II, i concordati avessero come «ultima ratio seu(...) causa radicalis» il venire meno dell’ossequio delle nazioni verso la religione sì che le loro disposizioni recavano lo «stigma» delle relazioni «imperfectae» che si potevano stabilire «cum societate laicismi, liberalismi, statolatriae principiis devicta». Un giudizio indubbiamente severo, ma perfettamente coerente con la convinzione che, in forza della «indirecta subordinatio potestatis temporalis ad potestatem spiritualem», lo Stato, in caso di conflitto, dovesse «per se» attenersi «omnino» al giudizio autoritativo della Chiesa. Il Concilio, riconoscendo la legittima autonomia degli Stati e rinunciando a rivendicare quella potestas indirecta in temporalibus che ormai sopravviveva solo nei manuali canonistici, supera decisamente questa impostazione: dal momento che la Chiesa non pretende più di regolare autoritativamente le controversie con gli Stati, i concordati non possono più considerarsi solo come una dolorosa necessità o un male minore, ma divengono uno dei modi per così dire “normali” per prevenire e comporre gli eventuali conflitti di competenza e stabilire rapporti di «sana cooperatio». Peraltro la tesi che considera il Vaticano II come la tomba dei concordati contiene un aspetto di verità in quanto gli insegnamenti conciliari prospettano in questa materia orientamenti che comportano una profonda revisione dei «modelli» pattizi precedentemente adottati. Innanzitutto la Chiesa non potrà in nessun caso né cercare né accettare, per sé stessa e per i propri fedeli, condizioni di «privilegio» che comportino una limitazione della libertà religiosa degli altri cittadini e delle altre confessioni. A tale riguardo la dichiarazione Dignitatis humanaeè assolutamente esplicita, esigendo che là dove, «considerate le circostanze peculiari dei popoli, nell’ordinamento giuridico di una società viene attribuito ad una comunità religiosa uno speciale riconoscimento civile», sia riconosciuto e rispettato il diritto alla libertà in materia religiosa di tutti i cittadini e di tutte le comunità. E mentre si delimita rigorosamente l’ampiezza dei “privilegi” che si possono legittimamente ottenere, si auspica anche una notevole riduzione della portata delle tradizionali concessioni a favore dell’autorità civile nelle nomine episcopali. L’esempio più significativo del nuovo modello pattizio, a cui si sono in larga misura ispirate le successive conventiones, è indubbiamente costituito dall’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, intercorso tra la Repubblica italiana e la Santa Sede nel 1984 e ratificato l’anno successivo. Si può rilevare come i patti del 1984, mentre assicurano una netta distinzione delle competenze della Chiesa e dello Stato nei rispettivi ordini, valorizzano le libere scelte dei cittadini e, superando una impostazione rigidamente verticistica, lasciano largo spazio a intese ai diversi livelli tra gli organi competenti delle due parti. In ogni caso la disciplina per via concordataria dei rapporti della Repubblica italiana con la Chiesa cattolica non può considerarsi un ingiusto privilegio, lesivo delle libertà degli altri culti e dei rispettivi credenti. Anzi, a ben guardare, si può affermare che storicamente, sia pure indirettamente e solo in una certa misura, l’esp erienza concordataria del nostro Paese ha contribuito alla formulazione di una normativa riguardante le altre confessioni religiose più rispettosa delle loro prerogative e più attenta alle loro esigenze. Sembra infatti si possa ragionevolmente ritenere che proprio questa esperienza abbia suggerito al costituente di estendere l’attuazione del principio pattizio anche agli altri culti, prevedendo che «i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le rispettive rappresentanze» (art. 8, comma 3). Una previsione che, peraltro, resta lettera morta fino a quando, nel 1984, tre giorni dopo la firma dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, lo Stato sottoscrive l’Intesa con le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese. Una coincidenza probabilmente dettata dalla preoccupazione del Governo di evitare una troppo clamorosa differenza di regime tra la religione più diffusa e le altre. Se poi si prendono in considerazione le numerose intese stipulate in seguito in attuazione dell’art. 8, comma 3 della Costituzione, emerge con chiarezza come non poche delle loro norme, sia pure con le necessarie avvertenze e gli opportuni adattamenti, si siano attenute ai modelli offerti dai Patti del 1984 con la Chiesa cattolica. Nell’ambito della legge 222/85, si potrebbero ricordare le disposizioni relative alla finalità degli enti, all’iscrizione degli stessi nel registro delle persone giuridiche, alla distinzione tra attività di religione e di culto e attività di natura diversa. Analoghe considerazioni valgono anche per gli articoli dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense. È stato così possibile costruire una accurata e significativa tavola sinottica che mette in luce concordanze e differenze tra quanto previsto nelle singole materie dai Patti del 1984 con la Chiesa cattolica e le previsioni delle varie Intese.
© www.osservatoreromano.va - 31 agosto 2013