L’autosufficienza del codice e l’autoisolamento della scienza canonica costituiscono i due peccati capitali che sono all’origine di tutte le limitazioni del diritto canonico nel corso del Novecentodi CARLO FANTAPPIÉ
A guardarlo sui tempi lunghi della storia, il Codice del 1917 assume il valore di una risposta a una triplice sfida alla quale si è trovata esposta la Chiesa nei confronti di altrettante facce della modernità: giuridica, politica e culturale. La sfida alla modernità giuridica è consistita innanzi tutto nel superamento dello stato di confusione e incertezza in cui versava la legislazione ecclesiastica.
Ma dietro a questo problema v’era il cambiamento della forma del diritto. Il metodo delle compilazioni e del commentario era divenuto obsoleto; al suo posto si auspicava la costruzione di una scienza giuridica razionale e l’applicazione di un metodo sistematico. Il confronto con la modernità giuridica era cominciato all’indomani del concilio di Trento e, durante i secoli XVII XIX , aveva innescato un processo di parziale razionalizzazione del diritto canonico. Ma molto restava ancora da compiere. La sfida alla modernità politica, invece, era quella proveniente dall’affermazione e dal predominio dello Stato moderno nella vita sociale. I conflitti politici con gli Stati-nazione nell’O ttocento avevano evidenziato che la posta in gioco era la supremazia dell’o rd i n a m e n t o dello Stato su quello canonico. Ad aggravare il conflitto ideologico tra la Chiesa e gli Stati erano intervenute le condanne magisteriali del Syllabus nel 1864 che confermavano la negazione della libertà religiosa e un ideale di Stato confessionale. Connessa alla realizzazione del Codice era, infine, una sfida culturale in cui era in gioco il rapporto tra tradizione e progresso del diritto della Chiesa. V’erano molte indecisioni e perplessità sulle concrete modalità della riforma della legislazione ecclesiastica nella dottrina, nell’episcopato e nella stessa curia. Il codice era visto con sospetto, perché incarnava la filosofia illuminista e individualista e rappresentava un simbolo dello Stato moderno. Sulla scommessa della codificazione canonica gravava anche un forte scetticismo negli studiosi, specialmente laici, sia per la difficoltà di conciliare la rigidità di un codice moderno con l’elasticità della norma canonica, sia per un giudizio di valore sulla scienza canonica, che non aveva raggiunto un perfezionamento tecnico sufficiente. A un secolo di distanza dalla promulgazione del codice pio-benedettino s’impone però una valutazione della sua portata: vantaggi e svantaggi, valore e limiti. Il più grosso vantaggio della tecnica codificatoria per il diritto canonico consiste nella soluzione del problema del riassetto delle fonti, che non è solo cernita e riduzione del numero delle norme, ma piuttosto la loro fusione organica nel Codice. Un lavoro complesso, che comportava l’omologazione di materiale di origine eterogenea (giuridica, ma anche teologica, morale, liturgica e pastorale), l’armonizzazione dei canoni, la loro sistemazione e il loro adattamento ai mutamenti sociali e politici. Sotto questo profilo la codificazione del 1917 ha ottenuto grande successo per tre motivi: perché è riuscita a ridurre il numero delle norme, cioè a condensare in un numero limitato di canoni o articoli di breve lunghezza tutta la legislazione della Chiesa; perché ha formulato le norme canoniche in modo astratto, generale, chiaro e preciso; perché le ha ordinate in modo sistematico. Con il Codice si è passati infatti da un diritto confuso, incerto, invecchiato, intricato e talvolta assai frammentato, a un diritto ordinato, chiaro, certo, adeguato alla modernità giuridica e conforme al criterio della legge universale. Mediante il Codice, il patrimonio normativo della Chiesa viene dunque adattato in relazione ai cambiamenti sociali nell’occidente. Tecnicamente ciò avviene mediante la soppressione delle norme cadute in disuso o la cui osservanza era divenuta impossibile; la moderazione di certe prescrizioni e l’inasprimento di altre; l’avvicinamento delle norme canoniche con quelle contenute nelle codificazioni civili dell’Europa e dell’America latina. Ora quest’opera di semplificazione, riduzione, unificazione, sistemazione e adattamento delle norme ha comportato trasformazioni funzionali e strutturali di non poco conto, nonostante l’a p p a re n t e continuità col passato. Si è avuta, anzitutto, l’affermazione implicita del primato della legge scritta e della legge generale rispetto a quella particolare o speciale. Inoltre è cambiata la funzione di un certo numero di norme, un tempo sorte per scopi preventivi e ora trasformate in prescrizioni positive (valga per tutte il caso delle norme penali). La codificazione canonica ha richiesto, al pari di quelle civili, anche un processo di generalizzazione dei destinatari, ridotti a un numero predeterminato rispetto all’antica varietà degli status personali o corporativi. La novità strutturale del Codice del 1917 è, però, il cambio della forma del diritto canonico. Non si trattava di consolidare il passato, bensì di ricreare il diritto canonico in una forma assolutamente tipica ed esigente. Come ogni codice statuale, il codice canonico aveva dietro di sé un complesso di motivazioni politiche: non intendeva solo ordinare una società particolarissima come la Chiesa, ma voleva pure affermarne l’identità e consapevolezza giuridica, in una fase storica in cui essa era misconosciuta. Nell’ottica politica, il codice può essere interpretato come un mezzo di contrasto della Chiesa nei confronti della pretesa di sottomettere la propria organizzazione all’ordinamento dello Stato liberale. Imitando gli Stati-nazione, la Chiesa cerca di utilizzare a proprio vantaggio uno strumento giuridico che fino ad allora era servito per negare i propri diritti e privilegi. Al contrario, col Codice, la Chiesa vuole rivendicare una posizione di equivalenza e, al tempo stesso, di superiorità morale nei confronti dello Stato liberale mediante il suo universalismo giuridico-spirituale, che non esclude l’o rd i namento statuale ma lo riconosce valido e necessario nella sua sfera di competenza. La scelta della codificazione canonica sottintende anche un profilo internazionalistico. Non è solo una forma di contrapposizione dialettica allo Stato moderno, bensì un tentativo della Chiesa di Roma di legittimarsi nell’ambito del diritto internazionale come ordinamento originario e quindi autonomo, secondo le teoria ordinamentale che in quegli anni aveva sviluppato Santi Romano. Soprattutto però il Codice ha una forte motivazione istituzionale e riorganizzativa della Chiesa. In quegli anni essa deve fronteggiare, oltre alle limitazioni esterne degli Stati-nazione, le contestazioni interne del movimento modernista. Pio X intende così ridare coesione alla compagine ecclesiastica tanto sul piano dottrinale quanto su quello istituzionale. E lo fa compiendo il più vasto e organico disegno di riorganizzazione istituzionale della Chiesa dopo Trento: la riforma delle strutture centrali (curia romana, vicariato dell’Urbe, corte pontificia) e la riforma delle strutture periferiche della Chiesa (rafforzamento delle conferenze episcopali e creazione delle curie diocesane). Sono indiscutibili i vantaggi che tali provvedimenti hanno portato per il consolidamento e la stabilità della Chiesa nella prima metà del Novecento: la sua immagine di istituzione solida, gerarchicamente organizzata e razionalmente regolata, unita e coesa al proprio interno, deve moltissimo alla codificazione del 1917. Tuttavia quel modello istituzionale, per il fatto stesso che rispondeva a una determinata ecclesiologia e a necessità storiche contingenti, conteneva anche limiti intrinseci. Anzitutto rifletteva una concezione centralistica che, per motivi teologici e al tempo stesso politici, poneva in un rapporto di dipendenza pressoché assoluta da Roma le chiese locali e quelle particolari, i loro episcopati e il clero. In secondo luogo quel modello istituzionale era ideologicamente condizionato dal processo mimetico della Chiesa moderna nei riguardi dello Stato-nazione, che aveva investito non solo le dottrine canonistiche ma anche il modo di organizzare la Chiesa e di concepire il suo diritto. (...) Il Codice del 1917 nasce con una ragione e una finalità pastorale. Essendo Papa Sarto il primo Papa integralmente “pastore” e, al tempo stesso, conoscitore del diritto canonico, la sua principale preoccupazione, molto concreta, fu quella di comunicare, difendere e far rispettare le norme della Chiesa. Un’altra novità importante che il Codice porta è quella di mettere, per la prima volta, la legislazione canonica alla portata di tutti: senza equivoci o ambiguità, senza misteri o nascondimenti. Il linguaggio adoperato dal Codice corrispondeva agli scopi pratici degli operatori del diritto canonico (in primo luogo vescovi e parroci), e, al contempo, diventava più comprensibile per i giuristi secolari. Inoltre Pio X ha inteso modernizzare le tecniche di comunicazione delle leggi ecclesiastiche con la creazione, nel 1909, degli Acta Apostolicae Sedis e la diffusione dei bollettini diocesani. Data la finalità spirituale delle norme canoniche, il Codice attua un rafforzamento degli uffici pastorali. Degno di particolare rilievo è il parziale svincolamento della cura animarum dall’istituto del beneficio ecclesiastico di origine feudale. Viene poi soppresso l’antico ius patronatus. Comunque l’espressione più evidente dell’adattamento pastorale del Codice si trova nelle norme relative ai sacramenti, in particolare del battesimo, dell’eucaristia e del matrimonio. Questi diversi aspetti inducono a ritenere che il principale scopo del Codice fosse quello di favorire il rispetto della disciplina della Chiesa. A fronte di queste valenze positive, emergono però nel Codice alcuni rilevanti limiti sul piano teologico e pastorale. Il superamento della concezione patrimonialistica dell’ufficio sacro, ad esempio, finiva per volgere verso una concezione amministrativa dell’apparato ecclesiastico. Nella prassi della Chiesa del Novecento, il Codice diventa uno strumento di governo e di controllo: preventivo sanzionatorio e riparatorio. E il diritto canonico un sistema rigido di proibizioni e di prescrizioni, interpretate e applicate a vantaggio della gerarchia ecclesiastica. (...) Per concludere, il codice del 1917 ha aperto una nuova epoca nella storia del diritto della Chiesa, quella del diritto codificato. Se si intende la codificazione come ideale di unificazione e di universalizzazione del diritto canonico, non si può che riconoscere che essa realizza un’aspirazione che era sempre stata viva nella storia della Chiesa. Ma se si considera il Codice una forma storica dell’unificazione giuridica, legato alla storia e all’evoluzione del diritto, e, quindi, uno strumento relativo e non assoluto, allora occorre valutarne anche i limiti e i costi. Non c’è dubbio che il Codice pio-benedettino abbia rivestito per la Chiesa una grande importanza: simbolica, politica, giuridica e pratica. Tuttavia l’adozione della codificazione non si è rivelata un semplice strumento a servizio delle sue esigenze pratiche e della migliore conoscibilità delle norme da parte dei fedeli, ma una tecnica il cui impiego ha implicato, per effetto di una sorta di automatismo giuridico, una ridefinizione del rapporto tra le diverse fonti nonché tra le diverse componenti nell’o rd i n a mento canonico. Se dovessi indicare i due peccati capitali che a mio avviso sono all’origine di tutte le limitazioni del diritto canonico nel corso del Novecento, non esiterei a indicarli, come conseguenza di un impiego del Codice quale fonte unica e della sua interpretazione meramente esegetica, nell’autosufficienza del Codice e nell’autoisolamento della scienza canonica.
© Osservatore Romano - 15 ottobre 2017